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Voto maggiorato

L’assemblea del 29 gennaio 2015, modificando l’art. 12 dello Statuto sociale, conformemente a quanto previsto dall’art. 127-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.), ha introdotto il meccanismo c.d. del “voto maggiorato”. Conseguentemente, ai soci (o altri aventi diritto al voto) che facciano espressa richiesta, è consentita l’iscrizione in un apposito “Elenco” tenuto dalla Società per l’attribuzione di due voti per ciascuna azione posseduta, previo possesso continuativo per un periodo di almeno 24 mesi in capo al medesimo soggetto.
Lo Statuto della Società prevede che siano attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta all’azionista che abbia richiesto di essere iscritto in apposito Elenco – tenuto e aggiornato a cura della Società – e che l’abbia mantenuta per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’Elenco medesimo.
A fini di esigenze organizzative, lo Statuto della Società prevede che le iscrizioni e l’aggiornamento dell’Elenco avvengono secondo una periodicità trimestrale – 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre, 1° dicembre – ovvero secondo una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

 

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ASTALDI: COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE AI DIRITTI DI VOTO AI SENSI DELL’ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI   12 Ottobre 2018
Elenco Azionisti rilevanti iscritti all’elenco del voto maggiorato della Astaldi S.p.A.   28 Febbraio 2017
Dichiarazione dell'azionista per l'iscrizione nell'elenco   24 Febbraio 2016
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